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"досвадебные" долги мужа

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"досвадебные" долги  мужа могут ли стать моими если Comunione dei beni?
 

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Re: "досвадебные" долги мужа

всем спасибо

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Re: "досвадебные" долги мужа

Давайте без офф-топа!

Если гражданка не в состоянии перевести данный текст - думаю, что помимо тех 3-4 слов, которыми она начала эту тему, мы услышим от неё и продолжение.

Лучше быть, чем казаться.
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Re: "досвадебные" долги мужа

Santina пишет:

"перррреведи...."

Мед та ще й ложкой! (укр.)

Итальянский муж - это мёд....!!!!  да его ещё и ложкой.....( по лбу ).....(тайный смысл перевода понял !!!)

Кен из Кении , но бываю в Чад(т)е .

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Re: "досвадебные" долги мужа

"перррреведи...."

Мед та ще й ложкой! (укр.)

Semper idem die
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Почетный участник

Re: "досвадебные" долги мужа

перррреведи.....("Москва слезам не верит")

Кен из Кении , но бываю в Чад(т)е .

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Re: "досвадебные" долги мужа

 

 In merito al regime patrimoniale, il nostro ordinamento permette agli sposi di scegliere tra il così detto regime della comunione dei beni o quello della separazione dei beni. A seguito della riforma del diritto di famiglia avvenuto nel 1975 (L. n. 151/75) il regime patrimoniale “legale” è quello della comunione dei beni. Questo vuol dire che, se i futuri coniugi non specificano a quale regime soggiacere, ad essi verrà applicato automaticamente quello della comunione dei beni.

Di conseguenza la scelta per la separazione dei beni dovrà essere indicata nell’atto di matrimonio.


Il nostro ordinamento prevede anche la possibilità di stipulare le così dette “convenzioni matrimoniali” (art. 162 c.c.) con le quali i coniugi possono regolare taluni aspetti del regime patrimoniale della famiglia, tuttavia tali e tanti sono i limiti che si pongono alla stipula di simili accordi che, nella sostanza, sono molto rari i casi in cui i coniugi decidono di ricorrervi. Sono tuttavia utilizzabili alcuni strumenti giuridici idonei a regolarizzare alcuni aspetti della vita economica della coppia e della famiglia, ma questo sarà argomento di un successivo intervento.


Tornando ora all’analisi dei due regimi fondamentali che disciplinano i rapporti patrimoniali tra i coniugi, è qui appena il caso di ricordare che la scelta dell’uno piuttosto che dell’altro regime effettuata nell’atto di matrimonio può successivamente essere modificato, purché nelle forme rituali previste dal nostro codice civile, in particolare è necessario l’accordo dei coniugi e la forma scritta per atto pubblico tramite notaio rogante o pubblico ufficiale.

Comunione Separazione di beni sfida braccio di ferro

La comunione dei beni, come accennato, è il regime “legale” che regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi in Italia; il codice non dà una definizione di “comunione dei beni”, ma si limita ad indicare, dettagliatamente, quali beni debbano essere ricondotti alla comunione legale. E’ naturale ed anche sottinteso che una simile disciplina acquista particolare importanza nell’ipotesi in cui, per qualsiasi motivo (in primis in caso di separazione coniugale), la comunione legale venga “sciolta”. Ciò che può essere oggetto di “comunione dei beni” è individuabile dall’analisi congiunta degli art.li 177, 178 e 219 del codice civile, da dove si evince che entra a far parte della comunione (e cioè, in proprietà al 50% tra i coniugi) quanto segue:

a) gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione;

c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, al momento dello scioglimento della comunione legale, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite in costanza di matrimonio salvo che, trattandosi di aziende appartenenti ad uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione legale concerna solo gli utili e gli incrementi;

e) i beni dei quali nessuno dei coniugi possa provare di essere esclusivo titolare;

f) infine, i beni destinati all’esercizio dell’impresa gestita da uno solo dei coniugi e costituita in costanza di matrimonio, nonché gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente, sempre che detti beni ed incrementi continuino a sussistere al tempo dello scioglimento della comunione legale.


Da quanto appena riassunto, quindi, è importante sapere che alcuni beni entrano a far parte della comunione in maniera immediata, per altri invece l’acquisizione alla comunione è differita al momento dello scioglimento di essa.

E’ altresì importante specificare che, in costanza di matrimonio con regime di comunione legale, l’amministrazione dei beni “comuni” è normalmente affidata disgiuntamente ad entrambi i coniugi, a meno che non si tratti di atti di straordinaria amministrazione (come ad esempio la costituzione di una ipoteca su un immobile in comunione), in tal caso la decisione potrà essere validamente presa solo con l’accordo dei coniugi (appunto, amministrazione “congiunta”).

Comunione Separazione di beni litigio di coppia

A questo punto non è difficile individuare quali sono le caratteristiche della separazione dei beni; la scelta di tale regime patrimoniale, infatti, permette a ciascuno dei coniugi di conservare la titolarità esclusiva dei beni acquistati in costanza di matrimonio che, diversamente, entrerebbero invece a far parte della comunione legale (ad eccezione dei beni personali). Questo non vuol dire che in costanza di matrimonio con regime di separazione i coniugi non possano essere contitolari di beni, ben potendo infatti questi acquistare beni congiuntamente, si tratterebbe però comunque di una comunione ordinaria, una normale comproprietà, nulla a che vedere con la comunione legale intesa quale regime patrimoniale-legale della famiglia. Stessa cosa accade nell’ipotesi in cui nessuno dei coniugi riesca a dimostrare la titolarità esclusiva di un bene acquistato dopo il matrimonio, anche in tal caso quel bene sarà soggetto a comunione ordinaria (i coniugi saranno comproprietari del bene).


Queste a grandi linee sono le caratteristiche principali dei due regimi, ricordando sempre che la scelta dell’uno piuttosto che dell’altro sarà affidata alla libera determinazione dei coniugi i quali dovranno valutare quale di essi potrà meglio adattarsi a quelle che saranno le esigenze della nascente famiglia.


Avv. Renzo Latorre

Изображение пользователя Olaf.

Re: "досвадебные" долги мужа

Насколько я понял здесь гражданка волнуется, что Comunione dei beni для неё превратится в Comunione dei debiti del marito....

Я правильно Вас понял,  ira_va 1.8?

Лучше быть, чем казаться.
Изображение пользователя Татьяна Алина.
VIP-участникЗаслуженный участникПочетный участник

Re: "досвадебные" долги мужа

ira_va пишет:

"досвадебные" долги  мужа могут ли стать моими если Comunione dei beni?
 

 

ни здрасьте вам, ни до свидания, ни пожалуйста, бац сразу вопрос?

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